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    Normativa della scuola parentale

    Per chi voglia apprestarsi a fare educazione parentale si presentano una serie di link utili e riferimenti normativi oltrechè incombenze amministrative per le comunicazioni al preside e l'esame di idoneità di fine anno

    Gli adempimenti burocratici più importanti richiesti dallo Stato ai genitori (meglio se di comune accordo) che vogliano scegliere il percorso dell'educazione parentale (homeschooling in lingua inglese) sono due:

    1. la comunicazione per iscritto (meglio se via PEC), dal 2022 entro il 28 gennaio dell'anno scolastico precedente, la propria volontà di istruire il figlio (secondo il modello della istruzione parentale) ad un dirigente di istituto che ha il dovere di accertare la fondatezza della scelta e farà da riferimento e interfaccia per tutti i successivi adempimenti
    2. la domanda di iscrizione (effettuata entro il 30 aprile, meglio se via PEC) all'esame di idoneità che si dovrà tenere entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento

    L'esame di fine anno può essere anche evitato facendo una dichiarazione alla scuola presso la quale si è comunicata la volontà di istruire personalmente il proprio figlio e comunicando i motivi per cui si ritiene di non dover sottostare a questo adempimento. Più spesso si cerca di farlo sostenere presso una scuola che si relazioni costruttivamente con le famiglie che fanno questa scelta e mantengono un clima di reciproca fiducia e scambio. Tale esame evidentemente non deve essere vissuto come una imposizione ma come una esperienza che può arricchire il proprio figlio senza traumatizzarlo impropriamente. Quando l'istituto scolastico e la famiglia mantengono un rapporto collaborativo, in genere, questo tipo di problema non sussiste e l'esame è una opportunità in più che fa crescere il figlio

     

    Link utili

    • MIUR sulla scuola parentale
    • Orizzonte scuola sulla scuola parentale (con allegato il modello per la comunicazione scritta al Preside)
    • Erika Di Martino Life coach, pagine facebook della fondatrice del network italiano di homeschooling
    • Controscuola, sito sull'homeschooling
    • Educazione parentale, per trovare gruppi territoriali che fanno homeschooling, è richiesta una quota di 20E per accedere al database

     

    Di seguito alcuni riferimenti normativi tratti da controscuola:

     

    Articoli della costituzione della Repubblica italiana

    Estratti dei riferimenti normativi attualmente in vigore che già disciplinano la materia dell’istruzione familiare e i relativi esami di idoneità.

    Art. 30 della Costituzione Italiana

    “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. ”

    Art. 33 della Costituzione Italiana

    “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli oneri e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.”

    Art. 34 della Costituzione Italiana

    “L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”

     

    Leggi ordinarie e circolari ministeriali

    D.lgs. 76/2005 – Art. 1, comma 4

    “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

    D.lgs. 59/2004 – Art. 8 (“La valutazione nella scuola primaria”), comma 4

    “Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.[………]”

    D.lgs. 297/1994 – Art. 111, commi 1 e 2 – Art. 113, comma 1

    “All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico”.

    “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.

    “Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”.

    Decreto Ministeriale 489/2001 – Art. 1, comma 1 – Art. 2, commi 2 e 7

    “[….] Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato [….].”

    “[….] I genitori degli iscritti nell’elenco [….] sono tenuti [….] a iscrivere gli stessi presso una scuola dell’obbligo statale, o paritaria, [….], ovvero a provvedere direttamente all’istruzione obbligatoria, a norma dell’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell’istituzione scolastica interessata.”

    “Gli allievi, soggetti all’obbligo di istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità [….], ai fini del rientro nell’istituzione scolastica [….].”

    Ordinanza Ministeriale n. 90, 21 maggio 2001

    Art. 4 (“Scuola familiare e privata autorizzata – Esami di idoneità e licenza”)

    1. Per scuola familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

    Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria [….].

    4. […………] Gli esami consistono […..] in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.

    6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali [….].

    7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell’attività svolta.

    8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo grado dell’istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo ed il decimo anno di età.

     

    Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4; Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici. 

    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che fissa l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni (5 di primaria, 3 di secondaria di primo grado e due di secondaria di secondo grado più eventuali altri 3 anni di formazione professionale). “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “. 

    Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art.23, che detta le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione".